Dal 27 settembre 2026 chi vende online in Italia non può più scrivere “eco”, “green” o “sostenibile” su una scheda prodotto senza un dato che lo dimostri. Lo prevede il D.Lgs. 30/2026, il decreto che recepisce la direttiva (UE) 2024/825, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026 con piena applicazione fissata proprio al 27 settembre: la norma nasce per fermare il greenwashing, le dichiarazioni ambientali che promettono più di quanto un prodotto o un’azienda possano dimostrare nei fatti.
Lo ha ricostruito PwC Italia nel proprio blog legale, mentre Inno3 ha messo a fuoco gli obblighi specifici per chi vende online e Up2You e PMI.it hanno chiarito sanzioni e gestione delle scorte già in circolazione. Se il tuo e-commerce ha anche una sola dichiarazione ambientale scritta prima di oggi, quello che segue riguarda proprio te.
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Cosa non si può più scrivere in scheda prodotto
Un’affermazione come “prodotto eco” o “imballaggio sostenibile” diventa illegittima di per sé, senza che un cliente debba dimostrare di essersi sentito ingannato: da oggi serve un dato specifico sullo stesso supporto di comunicazione, oppure una certificazione di terza parte riconosciuta, come l’Ecolabel UE, il marchio ISO 14024 o uno standard energetico europeo. Restano fuori anche i loghi verdi costruiti in casa, senza controllo esterno: solo un marchio certificato da un ente indipendente o da un’autorità pubblica può comparire su un prodotto.
Sulla neutralità climatica la stretta è ancora più netta: compensare le emissioni con un progetto di riforestazione esterno non basta più a chiamare “carbon neutral” una spedizione o un prodotto, a meno che l’azienda pubblichi un piano con obiettivi misurabili, scadenze precise e un controllo indipendente sui risultati.
Cosa deve comparire nel checkout, non solo nella scheda prodotto
L’obbligo non riguarda solo i testi descrittivi. Chi gestisce un e-commerce deve rendere visibili, nel checkout, le opzioni di consegna a minore impatto ambientale, quando esistono, invece di lasciarle implicite in una voce generica di spedizione. Per prodotti connessi come smartphone e tablet, dove l’Unione Europea ha già fissato un indice di riparabilità armonizzato dal 20 giugno 2025, va mostrato quel punteggio prima della conferma dell’ordine; per gli altri prodotti va indicata la disponibilità dei pezzi di ricambio, il loro costo e come ordinarli.
Chi vende dispositivi con un software di bordo deve anche dichiarare per quanto tempo continuerà a fornire aggiornamenti, specificando se un aggiornamento futuro potrebbe cambiare il funzionamento di quanto già venduto.
L’etichetta GARAN, per chi offre garanzie più lunghe della legge
Chi promette una garanzia commerciale superiore ai due anni minimi già previsti dalla legge deve mostrarlo con un simbolo europeo armonizzato, l’etichetta GARAN: formato fisso, a colori, comparsa accanto all’immagine del prodotto, prima della conferma dell’ordine. Dentro l’etichetta compaiono la durata della garanzia in anni, il richiamo alla garanzia legale e un codice QR con le informazioni complete. Chi non offre garanzie più lunghe del minimo legale semplicemente non la inserisce: l’etichetta serve a far notare chi va oltre l’obbligo di base, non a certificare chi si ferma lì.
Le scorte già etichettate prima di oggi non vanno buttate
Le nuove regole si applicano anche ai prodotti già fabbricati o presenti a scaffale prima del 27 settembre, senza un periodo di tolleranza aggiuntivo scritto nella norma. Le autorità di controllo europee hanno però indicato un percorso graduale per chi ha scorte con vecchie diciture: un adesivo correttivo sopra il claim non più valido, l’aggiornamento delle schede prodotto online o la correzione dei materiali pubblicitari bastano, a patto di muoversi senza ritardo e di conservare le prove del lavoro fatto, come contratti con i fornitori, ordini d’acquisto e corrispondenza con la filiera. Distruggere le scorte resta l’ultima opzione praticabile, riservata ai casi in cui nessun’altra correzione è possibile: le stesse autorità la escludono quando crea solo costi e sprechi evitabili, a favore di rimedi più mirati.
Chi controlla, e quanto costa non adeguarsi in tempo
A vigilare è l’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può sanzionare sia le dichiarazioni false sia le omissioni, come il silenzio su riparabilità o aggiornamenti software: le multe per le aziende possono arrivare fino a 10 milioni di euro, oltre all’obbligo di rimuovere subito le comunicazioni fuorvianti da etichette, pubblicità e canali digitali. Controllare oggi i testi del proprio e-commerce, dalla homepage alle singole schede prodotto, costa molto meno di una correzione imposta dopo una segnalazione. Chi si occupa di e-commerce per lavoro lo sa bene: un negozio online cambia ogni volta che cambiano le regole intorno a lui, e chi lo segue mese dopo mese se ne accorge prima che diventi un problema da riparare in fretta.